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COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, VERIFICA LA TUA POSIZIONE

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Cliccando sull'immagine è possibile consultare online l'attività svolta e il codice ATECO iscritto nella visura di ogni impresa o società italiana

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 , le cui disposizioni entrano in vigore dal 4 maggio 2020, entra nel merito della FASE 2. 

Ai senti dell'art. 1  sono sospese le attivita' commerciali al dettagliofatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  1 ,  sia negli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nella  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di msicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché  la ristorazione con asporto.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti.

Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) salvo quelle  individuate nell'allegato 2

Restano    garantiti i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 2, sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3

Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonché  per  i servizi che riguardano l'istruzione.

E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  edispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunquefunzionale a fronteggiare l'emergenza.

Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonché  la ricezione  in magazzino di beni e forniture.

Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  allariapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Si prega di consultare il Decreto per tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.

 

Guarda anche l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio di Regione Lombardia, in vigore dal 4 al 17 maggio, in particolare disposizioni sul Commercio

 

 

PER INFO:
Ufficio Registro Imprese
- tel. 0382 393356, email registro.imprese@pv.camcom.it



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Ultima modifica: 29/2/2016


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