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Sanzioni disciplinari

Ovale: REGOLAZIONE DEL MERCATO NEL SETTORE DELLA INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 


L’agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Molteplici possono essere gli oggetti delle transazioni in cui può essere richiesto l’operato dell’agente, ma l’area relativa al mercato immobiliare è quella in cui il peso economico e finanziario delle contrattazioni risulta più rilevante.

La legge n. 39/1989 stabilisce che quando l’esercizio dell’attività avviene in forma di impresa, deve essere iscritta nel Registro delle imprese / R.e.a. (Repertorio economico amministrativo) della Camera di Commercio. Inoltre è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.): pertanto, anche se si ha facoltà di esercitare contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. e non è più necessario iscriversi preventivamente nel vecchio “ruolo mediatori”, bisogna comunque autocertificare di essere in possesso di determinati requisiti professionali e morali come sotto specificato.  

Per i soggetti diversi dalle imprese l’iscrizione avviene in un’apposita sezione del R.e.a. e ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti. Quindi il mediatore occasionale può esercitare solo se risulta iscritto preventivamente nell’apposita sezione del R.e.a., e inoltre - per poter effettuare legittimamente l’intermediazione - deve inviare una s.c.i.a. indicando il periodo di svolgimento dell’attività, che non potrà essere superiore a 60 giorni nell’anno solare.

La norma prevede il possesso di determinati requisiti l’esercizio dell’attività, sia di tipo professionale che morale; questi ultimi consistono nel non aver subito determinate condanne o essere sottoposto a determinati procedimenti penali; informazioni di dettaglio sui requisiti per intraprendere l’attività  si trovano in questo sito nella sezione Registro Imprese – sottosezione Attività soggette a verifica

Un’altra condizione per svolgere regolarmente l’attività di intermediazione commerciale e di affari svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale, è l’assenza di situazioni di incompatibilità. In particolare l’attività è incompatibile con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione e ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto; inoltre è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, escluse quella di mediazione comunque esercitata.

 ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Coloro che svolgono l’attività senza essere regolarmente iscritti nel R.e.a. sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 7.500,00 e Euro 15.000,00 e sono tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Infatti solo l’agente regolarmente iscritto ha diritto a percepire il compenso per l’attività svolta. La sanzione si applica anche in caso di accertato svolgimento dell’attività da parte di un preposto per il quale non sia stata effettuata apposita comunicazione al R.e.a.

A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale.

I provvedimenti penali sono annotati ed iscritti per estratto nel R.e.a.

E’ importante verificare, con una delle seguenti modalità, che l’agenzia con cui ci si sta relazionando sia regolarmente iscritta nella Camera di Commercio:

  • collegandosi al sito www.registroimprese.it  -  dalla home page è possibile digitare il nome dell’impresa e la provincia in cui viene svolta l’attività; se quest’ultima è l’intermediazione immobiliare l’impresa risulta abilitata. Cliccando sul soggetto selezionato è possibile visualizzare l’indirizzo completo e la p.e.c. Dal sito è anche possibile ottenere la visura con le indicazioni complete;
  • contattando l’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia

Contatto e-mail:   registro.imprese@pv.camcom.it   

 

OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIA ASSICURATIVA

L’impresa è tenuta a prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dall’attività di agenzia svolta da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per l’impresa, a tutela dei clienti.

 A seguito delle modifiche introdotte all’art. 3 della l. 39/1989 dalla l. 205/2017 dal 1 gennaio 2018, gli agenti che esercitano l'attività di mediazione in assenza di idonea copertura assicurativa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra Euro 3.000,00 e 5.000,00, fatti salvi i provvedimenti di tipo disciplinare.

OBBLIGO DEL DEPOSITO DEI FORMULARI

Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve depositarne copia presso l’ufficio del Registro delle imprese.

I moduli e/o formulari devono essere chiari, redatti con caratteri tipografici facilmente leggibili, di facile comprensione e ispirati ai principi della buona fede contrattuale; sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero r.e.a. e il codice fiscale dell’impresa.

L’agente d’affari in mediazione che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati presso la Camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa di Euro 1.549,00. Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di Euro 516,00.

Chiunque può verificare se il formulario utilizzato da un agente è stato regolarmente depositato presso il Registro Imprese - Servizi di sportello, sanzioni e vidimazioni.

Contatti:  e-mail: registro.imprese@pv.camcom.it;     telefono:  0382 393272

 

SEGNALAZIONI ED ESPOSTI NEI CONFRONTI DI AGENZIE IMMOBILIARI ISCRITTE

Il procedimento disciplinare si svolge d’ufficio e può avvenire anche in seguito a segnalazioni ed esposti; il termine di conclusione  è di  180 giorni dall’avvio del procedimento.

Qualora l’ufficio, a seguito di una segnalazione da parte di soggetti pubblici e privati, riscontri comportamenti non corretti da parte di un agente immobiliare, dopo una prima istruttoria, inoltra gli atti alla Giunta camerale, che - effettuato un esame della documentazione - può decidere:

1)  di archiviare gli atti se non ravvisa profili di responsabilità a carico dell’agente;

2) di proseguire nell’iter del procedimento, convocando l’agente di affari in mediazione per ulteriori approfondimenti e per consentirgli di mettere agli atti le proprio controdeduzioni;

3) in quest’ultimo caso, dopo aver sentito l’interessato, la Giunta se è emerso un comportamento non corretto da parte dell’agente, applica una sanzione disciplinare che può consistere nella sospensione dell’attività o -  nei casi più gravi - nella chiusura della medesima, come descritto di seguito.

Per assicurare il diritto di difesa, la segnalazione viene trasmessa all'interessato.

La Giunta camerale può infliggere sanzioni disciplinari all’agente d’affari in mediazione che non abbia rispettato gli obblighi imposti dalla legge nell'esercizio dell'attività:

â–   sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi (sospensione):

a)     nei casi di turbamento del mercato meno gravi;

b)     nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata

        esposizione nei locali, con l'utilizzo di strumenti informatici, delle informazioni relative ai

        compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale);

â–    inibizione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi:

a)     nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione;

b)     quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;

â–    inibizione perpetua all'esercizio dell'attività:

a)      nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il mercato;

b)      nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nel periodo di sospensione, compiano

         atti inerenti al loro ufficio;

c)      nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la sospensione dell'attività.

Con deliberazioni nn. 63/2018 e 24/2019 la Giunta camerale ha stabilito che - all’infuori dei casi di particolare complessità - la competenza a irrogare le sanzioni per determinate tipologie di infrazione sia assegnata al Segretario Generale dell’Ente; inoltre per rendere più omogenea e trasparente l’azione sanzionatoria la Giunta ha individuato criteri specifici per alcune fattispecie nelle Linee procedurali  (PDF 29 kb)

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico.

Per  inoltrare o un esposto è necessario indirizzarlo alla Camera di Commercio - SERVIZIO REGOLAZIONE MERCATO – e mail: pavia@pv.legalmail.camcom.it - fax 0382 393243;

Per informazioni i contatti sono: ufficiobrevetti@pv.camcom.it – tel. 0382 393245 – 227 - 230

Qualora i motivi di doglianza siano legati alla conduzione di uno specifico affare (es. compravendita immobiliare) è opportuno allegare copia della documentazione in possesso riguardante il medesimo affare (incarico, proposta di acquisto/vendita, contratti preliminari ecc.)

 

Clicca qui per vedere un fac-simile di esposto

Informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale (PDF 36 kb)


Ultima modifica: 3/8/2018


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