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Preimballaggi - Definizione e campo di applicazione

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio che lo contiene, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso; le confezioni devono presentarsi chiuse e sigillate ovvero deve essere evidente qualsiasi tentativo di apertura dell'imballaggio.

La disciplina metrologica dei preimballaggi si applica ai prodotti destinati alla vendita al consumatore finale.

Non sono classificabili come preimballaggi le confezioni di alimenti freschi avvolti in un involucro chiuso in vendita presso molti esercizi commerciali, in tal caso si parla più propriamente di prodotti prepesati. Il prepesato o preincartato viene preparato ed imballato in assenza dell'acquirente, il valore di contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile e l'involucro spesso non viene distrutto aprendo la confezione; l'operazione di imballaggio del prepesato generalmente avviene nello stesso punto vendita.

L'etichettatura: iscrizioni metrologiche

I preimballaggi devono riportare obbligatoriamente alcune iscrizioni, indelebili e facilmente visibili e leggibili nelle normali condizioni di presentazione:

  • il nome o marchio e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore;
  • l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio che corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. Il contenuto nominale indicato sui preimballaggi deve corrispondere al contenuto effettivo, entro le tolleranze stabilite dalle normative; la quantità nominale deve essere espressa in cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per le unità di volume e chilogrammi e grammi per le unità di massa);
  • il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e", avente l'altezza minima di 3 mm, qualora il produttore decida di adeguarsi ed applicare la normativa CEE piuttosto che quella nazionale;
  • l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo (generalmente viene calcolato in base alla produzione massima oraria della catena di riempimento).

Responsabilità del produttore

Il produttore di preimballaggi deve:

  • assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme su etichettatura e quantità previsti dalla normativa;
  • misurare o controllare il contenuto effettivo dopo il confezionamento;
  • se il contenuto effettivo non è misurato, effettuare test che assicurino l'effettiva quantità della merce;
  • utilizzare strumenti di misura legali e adatti agli scopi da conseguire.

Vigilanza e controlli

La Camera di commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici o gli importatori.

I compiti degli organi di controllo sono mirati a verificare:

  • l'adeguatezza del sistema di controllo delle quantità e la sua corretta applicazione;
  • l'etichettatura dei prodotti;
  • l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione utilizzata;
  • la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;
  • le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi, attraverso test a campione sui lotti di produzione.

Normativa di riferimento

Le Leggi Nazionali:

D.P.R del 26 maggio 1980, n. 391 (PDF 32 Kb)

Le Leggi Comunitarie:

Legge del 25 ottobre 1978, n. 690 (PDF 105 Kb)

D.L. del 3 luglio 1976, n. 451 - liquidi alimentari - (PDF 275 Kb)

D. Lgs. del 25 gennaio 2010, n. 12 - gamme quantità nominali - (PDF 18 Kb)


A chi rivolgersi

Provinciale Metrico
via Mentana 27 - 27100 Pavia – 1° PIANO

Tel.: 0382 393291 Maurizio Galli
Fax: 0382 393209
Email: ufficiometrico@pv.camcom.it

Responsabile: Dott.ssa Chiara Scuvera

Attività dell'ufficio presenti sul sito:
Strumenti di misura   Metalli preziosi   Tachigrafi   

Ultima modifica: 20/3/2018


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