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Homepage > Creare e gestire l'impresa > Imprese Artigiane > Qualifica artigiana - Requisiti

Qualifica artigiana - Requisiti

Le imprese, con sede legale nella provincia di Pavia, costituite secondo le sotto indicate forme giuridiche e in possesso dei requisiti artigiani, devono richiedere il riconoscimento della qualifica artigiana:

  • imprese individuali: il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana prestando la propria attività lavorativa prevalente nell'impresa;
  • società in nome collettivo (snc): la maggioranza dei soci (uno in caso di due) deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • società in accomandita semplice (sas): tutti i soci accomandatari devono svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • società a responsabilità limitata unipersonale (srl): il socio unico lavora personalmente e manualmente nell'impresa;
  • società a responsabilità limitata pluripersonale (srl): la maggioranza dei soci (uno nel caso di due) deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Le srl pluripersonali hanno la facoltà e non l'obbligo dell'iscrizione;
  • cooperative a responsabilità limitata e illimitata (scarl): la maggioranza dei soci deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • consorzi e società consortili: almeno i 2/3 dei consorziati devono essere titolari di una impresa artigiana. Le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperative costituite fra imprese artigiane vengono iscritti in apposita sezione separata.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana

Requisiti soggettivi

  • cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) o per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari);
  • avere raggiunto la maggiore età;
  • svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo;
  • non essere lavoratore subordinato a tempo pieno (è consentito il lavoro dipendente a part-time non superiore al 50% dell’orario previsto dal contratto di lavoro del settore);
  • possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività (ad esempio : imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori, acconciatori, estetisti) da parte del titolare e/o di almeno un socio lavorante.

Requisiti oggettivi

  • autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività ecc.);
  • produzione di beni, anche semi lavorati, e/o prestazione di servizi ad esclusione dell'attività agricola, dell'attività commerciale (quali ad esempio: somministrazione di alimenti e bevande, commercio ingrosso e al minuto nelle varie forme); delle attività ausiliarie del commercio (quali ad esempio: mediatori, agenti e rappresentanti, agenzie d'affari);
  • rispetto dei limiti dimensionali;
  • nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno). Per le Società in accomandita semplice è necessario che ogni socio accomandatario svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • per le società a responsabilità limitata è necessario dimostrare che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sono lavoranti e detengono la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • possesso in capo all'impresa di eventuali licenze o autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Limiti dimensionali

  • impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tuto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento sono individuati dal D.P.R. 25 MAGGIO 2001, N. 288;
  • impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  • impresa di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per determinare il numero dei dipendenti è necessario:

– non considerare, per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della legge 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

– non considerare i lavoratori a domicilio di cui alla legge 877/73, se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

– non considerare i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;

– considerare i familiari dell'imprenditore, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana (art. 230-bis codice civile);

– considerare i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno;

– considerare i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta.

Collaboratori

I parenti entro il III° ed affini entro il II° possono essere iscritti negli elenchi previdenziali quali collaboratori familiari se:

  • ditta individuale: familiari del titolare;
  • società in nome collettivo (snc): familiari dei soci lavoranti;
  • società in accomandita semplice (sas): familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti;
  • societa a responsabilità limitata unipersonale (srl): familiari del socio unico;
  • società a responsabilità limitata (srl):familiari dei soci lavoranti.

Ultima modifica: 7/6/2019


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