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BAR E RISTORANTI, NUOVE REGOLE

La Regione Lombardia, nell'ambito delle sue competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, ha riorganizzato la normativa concernente la somministrazione di alimenti e bevande.

L'entrata in vigore dal 13 gennaio 2004 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, che modifica la precedente legge nazionale n. 287 del 1991, segna una significativa svolta nella disciplina di tale attività.

La nuova legge (pubblicata sul B.u.r.l. del 29.12.03- 1° suppl. ordinario) contiene le seguenti novità:

  • elimina la suddivisione dei pubblici esercizi in 4 tipologie (ristoranti, bar, esercizi di somministrazione/intrattenimento, bar senza alcolici), prevedendo una sola tipologia così definita: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione";
  • abolisce l'obbligo della preventiva iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio e ridefinisce i requisiti professionali per l'accesso all'attività, che sono in alternativa:
    • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande riconosciuto dalla Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente;
    • aver superato presso la Camera di Commercio un esame di idoneità;
    • essere stato iscritto nel REC nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge.
    Sono ammessi all'esame di idoneità coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno 2 anni negli ultimi 5, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se si tratta di coniuge, parente o affine entro il 3° grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
  • prevede l'intervento regionale nella programmazione delle attività in questione, fornendo indirizzi ai Comuni circa le modalità di fissazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni;
  • fissa le norme in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee, agli orari e alla chiusura temporanea dei pubblici esercizi;
  • definisce gli obblighi relativi alla pubblicità dei prezzi.

Per fare salvi i diritti acquisiti e attuare un graduale passaggio tra la vecchia e la nuova normativa, la legge in questione prevede alcune norme transitorie:

  • i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 287/91, hanno facoltà di estendere la propria attività secondo la nuova disciplina, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e previa frequenza al corso di aggiornamento professionale;
  • è consentita la possibilità per il titolare di autorizzazioni di cui alle precedenti tipologie "a" (ristorante), "b" (bar) e "d" (bar con esclusione delle bevande alcoliche) riferite a uno stesso esercizio, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, i diversi rami d'azienda, mentre il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
Per informazioni: ufficio REC, tel. 0382 393244


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