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COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, VERIFICA LA TUA POSIZIONE

banner registro impreseCliccando sull'immagine è possibile consultare online l'attività svolta e il codice ATECO iscritto nella visura di ogni impresa o società italiana

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 le cui disposizione sono in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 - dispone la sospensione obbligatoria di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, nonchè negli allegati 1 e 2.

Le imprese che svolgono attività classificate con i codici ATECO elencati nei suddetti allegati NON devono presentare alcuna comunicazione per continuare l'attività.

Le  attivita'   produttive   sospese   possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.

Ai sensi del DPCM 10 aprile: "restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita'produttiva,  nella  quale comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi attinenti  alle attivita' consentite, anche  le  attivita'  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuita'  delle  filiere  delle  attivita'  di  cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita'  dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate allaconntinuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui al comma  4.  Il  Prefetto,  sentito   il   Presidente   della   regione interessata, puo' sospendere le predette  attivita'  qualora  ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino all'adozione  dei  provvedimenti di   sospensione   dell'attivita', l'attivita'   e'   legittimamente   esercitata   sulla   base   della comunicazione resa.
Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12  giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i servizi che riguardano l'istruzione.
E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Sono altresi' consentite le attivita'  degli  impianti  a  ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di  incidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che  non  sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all'adozione  dei provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita',   l'attivita'   e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attivita'  dell'industria  dell'aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonche'  le  altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. 
Le imprese le cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali. 

Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e  sanificazione.   E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture"


REGIONE LOMBARDIA, da ultima con ordinanza n. 528 del 11.4.2020 ha individuato ulteriori misure che ti invitiamo a consultare QUI

GUARDA anche la Circolare Attività produttive della Prefettura di Pavia del 30.03.2020

 

PER INFO:
Ufficio Registro Imprese
- tel. 0382 393356, email registro.imprese@pv.camcom.it

 


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