Cliccando sull'immagine è possibile consultare online l'attività svolta e il codice ATECO iscritto nella visura di ogni impresa o società italiana
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 le cui disposizione sono in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 - dispone la sospensione obbligatoria di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, nonchè negli allegati 1 e 2.
Le imprese che svolgono attività classificate con i codici ATECO elencati nei suddetti allegati NON devono presentare alcuna comunicazione per continuare l'attività.
Le attivita' produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
Ai sensi del DPCM 10 aprile: "restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita'produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite, anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita' dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate allaconntinuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i servizi che riguardano l'istruzione.
E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Sono altresi' consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', l'attivita' e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.
Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in magazzino di beni e forniture"
REGIONE LOMBARDIA, da ultima con ordinanza n. 528 del 11.4.2020 ha individuato ulteriori misure che ti invitiamo a consultare QUI
GUARDA anche la Circolare Attività produttive della Prefettura di Pavia del 30.03.2020
PER INFO:
Ufficio Registro Imprese- tel. 0382 393356, email registro.imprese@pv.camcom.it
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