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Visti su documenti per l'esportazione

VISTO PER DEPOSITO

Il visto per deposito attesta semplicemente che una copia del documento di cui si chiede il visto è depositata agli atti della Camera di Commercio che, pertanto, non entra nel merito del contenuto, in quanto non può accertare l’esattezza e la credibilità del documento.
La Camera di Commercio appone il visto per deposito agli atti su documenti per l’estero (principalmente quelli emessi da un Organismo o Ente Ufficiali, come A.S.L., Istituti Nazionali di Certificazione, Onu, Laboratori di analisi).

Il visto per deposito deve essere richiesto in via telematica ed ha un costo di € 3.00 .                            

 In via eccezionale – come previsto dalle disposizioni -  può essere richiesto con modalità cartacea; in tal caso, occorre allegare il modello Allegato C (PDF 33 kb) nonché il documento di identità valido del sottoscrittore.

 

VISTO POTERE DI FIRMA

Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro  Imprese. Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.

Il visto potere di firma deve essere richiesto in via telematica ed ha un costo di € 3.00 .                 

In via eccezionale – come previsto dalle disposizioni -  può essere richiesto con modalità cartacea; in tal caso, occorre allegare il modello   Allegato B (PDF 46 kb) nonché il documento di identità valido del sottoscrittore.

 

LEGALIZZAZIONE DI FIRMA (visto ex-upica)

Con Decreto ministeriale del 12 luglio 2000, è stata trasferita alle Camere di commercio la competenza anche di legalizzare le firme del sottoscrittore degli atti e documenti da valere all’estero, davanti ad Autorità estere.  Infatti alcuni Paesi (soprattutto quelli arabi) richiedono l’autentica della firma del funzionario della Camera di Commercio sui documenti per l’esportazione (generalmente, certificati di origine e fatture) .                                          

 Diversamente, quando il Paese estero – firmatario della specifica Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 -  richiede espressamente l’apposizione dell’Apostille su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposto dalle Prefetture - Uffici Territoriale del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.

La legalizzazione di firma deve essere richiesta in via telematica ed ha un costo di € 3.00 .                

In via eccezionale – come previsto dalle disposizioni -  può essere richiesta con modalità cartacea.

 

ANEXO IX – IMPORTAZIONE DI VINI E BEVANDE IN BRASILE

L'importazione di vini e bevande in Brasile richiede dal 1° novembre 2019 l’azione camerale per il rilascio della certificazione ANEXO IX, alla quale è previsto sia allegato il certificato del laboratorio di analisi.

I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono:

  • le Camere di Commercio (per l'origine)
  • i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE

 Poiché l'Anexo IX prevede la seguente dichiarazione: 

The abovementioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or bottling or both and the products specified above meet the national identity and quality standards and are fit for consumption in the internal market

che non rientra nelle certificazioni di competenza camerale, la Camera, al fine di agevolare il commercio dei prodotti italiani verso il Brasile, rilascia l'Anexo IX alle seguenti condizioni:

  • rilascio preliminare di un certificato di origine;
  • rilascio contestuale dell'Anexo IX  (DOCX 20 kb) con indicazione del numero del Certificato di Origine, mediante:
    o    acquisizione dell'istanza di rilascio dell'Anexo IX  (DOCX 17 kb)) in cui risulti - tra l'altro - la seguente esplicita dichiarazione: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato, svolge attività di produzione (o imbottigliamento o entrambe)  in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno";
    o    acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
    o    acquisizione di fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto.

Qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera appone un visto per deposito.


La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento: l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile) il cui rilascio compete ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF.

 La certificazione Anexo IX deve essere richiesta in via telematica ed ha un costo di € 3.00 .                

In via eccezionale – come previsto dalle disposizioni -  può essere richiesto con modalità cartacea.

 

 ATTESTATO DI LIBERA VENDITA PER L'ALGERIA

Dal 1 gennaio 2018 le importazioni di merci estere in Algeria destinate alla rivendita nel Paese sono assoggettate alla domiciliazione bancaria .

Tra i documenti che l’operatore algerino deve presentare per la domiciliazione bancaria vi è anche un’attestazione di conformità e di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o di provenienza, rilasciato dalle autorità competenti nel paese esportatore, nel quale si attesta che la merce è liberamente commercializzata sul territorio .

Unioncamere ha trovato un accordo con le autorità algerine e ha predisposto, pertanto, un modello di attestato che soddisfa le richieste delle banche algerine ai fini della domiciliazione bancaria.

Su tale attestato, la Camera di Commercio – che non è competente al rilascio della certificazione di conformità alle norme sulla sicurezza in quanto, secondo la normativa europea, tale attestazione è assolta attraverso l’apposizione della marcatura CE sui prodotti o, in alternativa, certificata da Organismi preposti – appone un visto di deposito .

Per ottenere il visto sull’attestato di libera vendita per l’Algeria,  l’impresa dovrà presentare:

  1. la relativa richiesta (PDF 57 kb) firmata in originale dal  legale rappresentante;
  2. il modello di attestato in lingua francese (in duplice copia) (PDF 25 kb) firmato in originale dal legale rappresentante;
  3. copia di un documento di identità in corso di validità;
  4. documentazione comprovante la libera circolazione e la conformità dei prodotti (ad esempio, fatture di vendita a clienti UE, certificati di conformità, copia dell’etichettatura CE, certificati di qualità ISO, ecc.)

La richiesta può essere presentata in via telematica, con firma digitale,  con ritiro dell’attestato vistato allo sportello oppure – previo appuntamento telefonico – direttamente allo sportello .

Il costo è pari ad €  3,00 .

 

A chi rivolgersi:

Registro Imprese - Ufficio servizi di sportello e sanzioni                                                                       
Via Mentana, 27 – 27100 Pavia

Tel. 0382/393272 – 393411 - 393413 - 393339
documenti.estero@pv.camcom.it

 

 

 

ATTESTAZIONI CAMERALI SU DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE DI SUSSISTENZA CAUSE FORZA MAGGIORE PER EMERGENZA COVID-19

Le imprese che operano con l’estero in questo periodo potrebbero avere la necessità di documentare mediante attestazione camerale le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 .

In molti contratti di fornitura in essere con l’estero, infatti, sono presenti delle clausole che comportano la necessità di produrre tali attestazioni, in mancanza delle quali le imprese nazionali  si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti e relative conseguenze.

Con circolare  n. 0088612 del 25.03.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che, su richiesta dell’impresa, la  Camera di Commercio territorialmente competente puo’ rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Le imprese della provincia di Pavia dovranno presentare la richiesta on line, utilizzando la piattaforma Cert’O – Richiesta Visti e autorizzazioni, allegando il modello di richiesta (DOCX 29 kb) . Il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore oppure con firma autografa allegando un documento di identità valido.  Per il rilascio dell’attestazione, l’impresa dovrà versare  Euro 3,00 di diritti di segreteria.

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli utenti che non hanno mai attivato la convenzione Telemaco e non hanno mai trasmesso pratiche telematiche con Cert’O, il modello di richiesta dovrà essere trasmesso via mail all’indirizzo documenti.estero@pv.camcom.it ed il pagamento dei diritti di segreteria di Euro 3,00 dovrà essere effettuato con bonifico (coordinate bancarie:  Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA – Banca Popolare di Sondrio Filiale di Pavia IBAN: IT 50 E 05696 11300 000005700X08 – Causale: Attestazione cause forza maggiore per estero).

L’attestazione sarà trasmessa all’indirizzo pec dell’impresa ed all’indirizzo mail  indicato dal richiedente nel modello. Il documento cartaceo sarà conservato presso l’ufficio, con possibilità di eventuale  ritiro previo appuntamento.


Ultima modifica: 10/10/2022


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