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Sicurezza dei prodotti - vigilanza

L’ufficio regolazione del mercato-brevetti svolge funzioni di controllo sulla sicurezza dei prodotti, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri organi di vigilanza. In particolare le attività di controllo sono rivolte alle  seguenti categorie di prodotti:

  • giocattoli (D. Lgs. n. 54/2011);
  • dispositivi di protezione individuale, ad es. occhiali da sole (D. Lgs. n. 475/1992);
  • materiale elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione (L. 791/1977);
  • materiale elettrico soggetto alle norme sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. n. 194/2007).

Inoltre l’attività di vigilanza della Camera di Commercio si esplica sull’etichettatura dei prodotti tessili, disciplinata rispettivamente dal D. Lgs. n. 194/1999.

La vigilanza del mercato ha lo scopo di accertare la conformità dei prodotti alla normativa di riferimento, e la sicurezza degli stessi nel momento in cui vengono immessi in commercio sul territorio nazionale. Tale funzione viene esercitata da diverse Amministrazioni pubbliche, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

In generale un prodotto si definisce sicuro quando in condizioni normali di utilizzo non presenta alcun rischio, ovvero presenta rischi minimi, compatibili con l’uso del prodotto, ritenuti accettabili con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Le Direttive comunitarie relative ai prodotti in esame sono state recepite dalle norme italiane, e sono indirizzate a tutelare il consumatore dai rischi di pericolosità derivanti da una difettosa fabbricazione dei prodotti in questione.

Il rispetto dei requisiti di sicurezza implica garantire la presenza di elementi formali sui prodotti medesimi o in determinati casi sui relativi imballaggi, volti a informare correttamente il consumatore. Nello specifico la presenza della marcatura CE  costituisce il logo che attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza posti dalle Direttive, in quanto presuppone a monte una procedura di certificazione (dichiarazione di conformità, valutazione da parte di un Organismo notificato) che implica l’effettuazione di determinati test prima di immettere il prodotto sul mercato.

Qualora i prodotti soggetti alle c.d. Direttive di “nuovo approccio” (giocattoli, dispositivi di protezione individuale) siano stati fabbricati in conformità alle norme armonizzate (norme tecniche CEN che stabiliscono in dettaglio i requisiti essenziali dei relativi prodotti) la documentazione viene preparata dallo stesso produttore/importatore, che preventivamente effettua la valutazione di conformità.

Se invece i prodotti sono stati fabbricati disattendendo in parte o in toto le norme armonizzate – ovvero quando queste ultime sono assenti – il produttore/importatore ha l’onere di far eseguire la valutazione a un Organismo notificato che emetterà il Certificato di conformità.

La vigilanza della Camera di Commercio viene espletata nei confronti dei commercianti e dei produttori presenti sul territorio provinciale per:

  • accertare la presenza dei requisiti formali dei prodotti;
  • procedere,  se necessario, all’acquisizione della documentazione tecnica relativa ai prodotti (giocatoli, d.p.i., prodotti elettrici) risalendo al produttore o al responsabile dell’immissione dei prodotti medesimi nel mercato comunitario;
  • effettuare controlli fisici, prelevando alcuni esemplari dei prodotti a campione per sottoporli ad analisi presso un Organismo certificato, il quale accerterà se trattasi di prodotti conformi o meno.

La Camera di Commercio, inoltre, nell’ambito delle materie in questione è anche organo sanzionatorio amministrativo: ciò significa che in caso di irregolarità riscontrate:

- informa l’autorità competente in caso di rilevate infrazioni di tipo penale;

- procede all’applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie (confisca) con ordinanza – ingiunzione;

- informa il Ministero dello Sviluppo Economico per i casi che possano comportare l’eventuale provvedimento di ritiro dal mercato di prodotti non conformi.

 

Nei casi più gravi il Ministero dello Sviluppo Economico provvede con proprio provvedimento al ritiro dal mercato dei prodotti che dovessero risultare non sicuri. Inoltre l’informativa circa i prodotti ritirati dal mercato con la relativa motivazione verrà inserita nel sistema europeo di allerta per i prodotti pericolosi denominato RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products), sorto nello spirito di collaborazione fra gli Stati della Comunità Europea, per agevolare una rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentino seri rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

In tal modo le autorità della Comunità Europea possono ricevere informazioni da tutti i punti di contatto nazionali, e di conseguenza possono agire tempestivamente per diffondere le notizie al riguardo verso gli altri Organi nazionali preposti.

I più recenti interventi legislativi sono tesi ad accentuare proprio la responsabilizzazione degli operatori economici, anche a livello di distribuzione al consumatore finale.

Il Codice del Consumo insiste sull’obbligo per il distributore di agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri.

In particolare il distributore è  tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore  professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese dagli organi di vigilanza, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

In tutti i casi in cui i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto, da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore, presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti (nei casi considerati il Ministero dello Sviluppo Economico, anche tramite le Camere di Commercio), precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori e fornendo una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati, nonché  tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto.

            **********

Riferimenti dell’Ufficio Conciliazione - Brevetti della Camera di Commercio di Pavia:

 

 Via Mentana n. 27- PAVIA – I ° piano

 Tel: 0382-393211-393227 –393245

 Fax: 0382 393243

 e-mail:  ufficiobrevetti@pv.camcom.it

 pec: pavia@pv.legalmail.camcom.it

 


Ultima modifica: 5/9/2016


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