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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - OCC

È attivo l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio: "(OCC) n. 80 delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Mantova, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese", iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24/09/2014 N. 202, dal Ministero della Giustizia.

Il progetto di costituzione dell’organismo è stato coordinato da Unioncamere Lombardia (con il supporto di ISDACI) e si avvale della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, presso la quale è individuato il Referente (per come definito all’art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

L’art. 6 L. 27/01/2012, n. 3 lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Di cosa si occupa l’OCC?

L’organismo di composizione della crisi è la sede presso la quale, ai sensi della vigente normativa, può avere avvio il procedimento previsto dal capo II della Legge 27/01/2012, n. 3.

In particolare, si tratta di un organismo terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. 

Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Chi può accedere al servizio:

1.      Consumatore

2.      Imprenditore agricolo

3.      Start up innovative

4.      Imprenditore sotto soglia art 1 Legge Fallimentare, cioè che presenti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 (trecentomila); ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila); ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila)

5.      Imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori a € 30.000,00 (trentamila)

6.      Imprenditore cessato

7.      Socio illimitatamente responsabile

8.      Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi

9.      Società professionali ex L. 183/2011

10.    Associazioni professionali o studi professionali associati

11.    Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali

12.    Enti privati non commerciali

NON può accedere:

1.        L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;

2.        Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento

3.        Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore

4.        Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica

 

E’ possibile accedere direttamente al servizio online tramite la piattaforma FALLCO WEB OCC

Ulteriori informazioni, la modulistica per accedere al servizio e il tariffario in vigore sono disponibili all’apposita sezione del sito web della Camera Arbitrale di Milano

 

Contatti della Segreteria  di Pavia:
Tel. 0382 393230
e-mail: occ@pv.camcom.it

L’accesso alla Segreteria è consentito unicamente previo appuntamento, da concordare telefonicamente o tramite e-mail.

 

 

 

 

 


Ultima modifica: 28/11/2022


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