È attivo l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio: "(OCC) n. 80 delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Mantova, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese", iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24/09/2014 N. 202, dal Ministero della Giustizia.
Il progetto di costituzione dell’organismo è stato coordinato da Unioncamere Lombardia (con il supporto di ISDACI) e si avvale della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, presso la quale è individuato il Referente (per come definito all’art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.
L’art. 6 L. 27/01/2012, n. 3 lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
L’organismo di composizione della crisi è la sede presso la quale, ai sensi della vigente normativa, può avere avvio il procedimento previsto dal capo II della Legge 27/01/2012, n. 3.
In particolare, si tratta di un organismo terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Chi può accedere al servizio: 1. Consumatore 2. Imprenditore agricolo 3. Start up innovative 4. Imprenditore sotto soglia art 1 Legge Fallimentare, cioè che presenti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 (trecentomila); ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila); ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) 5. Imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori a € 30.000,00 (trentamila) 6. Imprenditore cessato 7. Socio illimitatamente responsabile 8. Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi 9. Società professionali ex L. 183/2011 10. Associazioni professionali o studi professionali associati 11. Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali 12. Enti privati non commerciali |
NON può accedere: 1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; 2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento 3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore 4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica |
E’ possibile accedere direttamente al servizio online tramite la piattaforma FALLCO WEB OCC
Ulteriori informazioni, la modulistica per accedere al servizio e il tariffario in vigore sono disponibili all’apposita sezione del sito web della Camera Arbitrale di Milano
Contatti della Segreteria di Pavia:
Tel. 0382 393230
e-mail: occ@pv.camcom.it
L’accesso alla Segreteria è consentito unicamente previo appuntamento, da concordare telefonicamente o tramite e-mail.
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