Vai al menu principale- Vai ai contenuti della pagina[0] Home[H]

 
Home Page You Tube   Pinterest   Twitter   Linkedin   You Tube   English version   
CREARE E GESTIRE L'IMPRESA | SVILUPPARE L'IMPRESA | INFO ECONOMICA | TUTELARE L'IMPRESA | PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Homepage > Tutelare l'impresa e il consumatore > Sicurezza dei prodotti

Giocattoli (D. Lgs. n. 54/2011)

Si può definire giocattolo qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14.

I consumatori devono essere tutelati contro i rischi per la salute e l’incolumità fisica, quando i giocattoli sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne è fatta una utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell’abituale comportamento dei bambini.

Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal Decreto Legislativo 54/2011 e fabbricati secondo le norme armonizzate comunitarie recepite da norme nazionali. Possono esserci altre disposizioni specifiche per particolari giocattoli.

Sulle confezioni dei giocattoli deve essere sempre presente la marcatura CE, attestante la rispondenza del prodotto alle norme di sicurezza europee. In mancanza di tale marcatura il giocattolo non può essere venduto o ceduto a qualsiasi titolo; occorre anche scartare quei giocattoli, che, pur essendo a prima vista fruibili da bambini di età inferiore a 36 mesi (primissima infanzia), riportino “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi”.

Inoltre devono essere presenti il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purchè di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso.

Nell'acquisto di un giocattolo per un bambino, oltre a scegliere un prodotto appropriato all'età del destinatario, è bene seguire alcune linee precauzionali di condotta come quella di leggere quanto è scritto sulle confezioni (etichette, talloncini, cartoncini, scatole, sacchetti, ecc.) sulle quali deve essere sempre presente la marcatura CE, che è il simbolo che garantisce che il giocattolo è rispondente alle norme di sicurezza europee. In mancanza di tale marcatura il giocattolo non è assolutamente da prendere in considerazione per l’acquisto; occorre anche scartare quei giocattoli, che, pur essendo a prima vista fruibili da bambini di età inferiore a 36 mesi (primissima infanzia), riportino “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi”.

Definizione di giocattolo
Qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14.

Prodotti esclusi

  • decorazioni natalizie;
  • modelli ridotti per collezionisti adulti;
  • attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente;
  • attrezzature sportive;
  • attrezzature nautiche;
  • bambole folcloristiche; 
  • giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.;
  • puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti;
  • armi ad aria compressa;
  • fuochi d’artificio;
  • fionde lanciasassi;
  • giuochi con freccette o punte metalliche;
  • forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts;
  • prodotti pedagogici;
  • giocattoli-macchine a vapore;
  • biciclette per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;
  • video giochi collegabili ad un apparecchio TV con tensione nominale superiore a 24 volts;
  • succhiotti di puericultura;
  • imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
  • bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

Immissione sul mercato
Si intende sia la vendita che la distribuzione a titolo gratuito.

Sicurezza e conformità
Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall’allegato II Decreto Legislativo 313/1991 e fabbricati secondo le norme armonizzate comunitarie (EN) – recepite da norme nazionali ed emanate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Possono esserci altre disposizioni specifiche per particolari giocattoli.

Requisiti essenziali dei giocattoli
Gli utilizzatori di giocattoli, nonché i terzi devono essere tutelati contro i rischi per la salute e l’incolumità fisica, quando i giocattoli sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne è fatta una utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell’abituale comportamento dei bambini.

Marcatura sui prodotti
Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile e indelebile:

  • la marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm.);
  • il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
  • l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purché di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso.

Marcatura CE

La marcatura CE indica la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre eventuali disposizioni specifiche.
Gli attestati CE:
1) Attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (es. EN/71, EN 71/2, EN 71/3).
2) Attestato CE del tipo: è stata effettuata un’analisi di laboratorio completa che assicura il giocattolo a 360°.

Obblighi del fabbricante o importatore
La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o suo mandatario nella Comunità Europea.
Con l’apposizione della marcatura essi attestano sotto la propria responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate e norme nazionali.
Se nella fabbricazione le norme non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE del tipo rilasciato da un organismo autorizzato. Occorre tenere a disposizione degli organi di controllo il certificato di conformità e la documentazione tecnica del controllo interno della fabbricazione.

Vigilanza
La vigilanza, sia nella fase di fabbricazione, sia nella fase di immissione sul mercato che in quella di commercializzazione è demandata al:
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Camere di Commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System), il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea e che viene aggiornato settimanalmente.


Ultima modifica: 5/9/2016


Impostazioni dei Cookies

Impieghiamo cookie tecnici necessari alle corrette visualizzazione e navigazione su questo sito e, previa accettazione da parte dell'Utente, anche cookie di Web Analytics Italia per produrre statistiche aggregate che ci permettono di capire come viene utilizzato questo sito.

Per accettare tutti i cookie, clicchi su "Accetta tutti i cookies". Per proseguire la navigazione senza abilitare i cookie statistici clicchi sul tasto «X». Può gestire le sue preferenze sui cookie in ogni momento riaprendo il banner con l'apposito pulsante che trova in basso a sinistra, su ogni pagina

È possibile leggere l'informativa ai link seguenti: informativa cookie e privacy completa.


Conferma la tua scelta
Accetta tutti i cookies
X