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IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE (Imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, etc.)

Quanto versare

Le imprese individuali iscritte in sezione ordinaria dovranno pagare il diritto annuale in misura fissa: €130,00 per la sede legale ed € 26,00 per ogni unità locale.

 

Tutte le altre imprese: società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, etc. dovranno determinare l’importo dovuto applicando al fatturato ai fini IRAP realizzato nell'esercizio precedente (v. Mod. Unico 2015 – periodo d'imposta 2014 e, per l'individuazione dei righi da prendere in considerazione, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3 marzo 2009) l'importo fisso e le aliquote qui di seguito riportate:


Da €A €Aliquote
0,00100.000,00€ 200,00 (misura fissa)
100.000,01250.000,00€ 200,00 + 0,015 % sulla parte eccedente € 100,000,00
250.000,01500.000,00€ 222,50 + 0,013 % sulla parte eccedente € 250,000,00
500.000,011.000.000,00€ 255,00 + 0,010 % sulla parte eccedente € 500,000,00
1.000.000,0110.000.000,00€ 305,00 + 0,009 % sulla parte eccedente € 1,000,000,00
10.000.000,0135.000.000,00€ 1,115,00 + 0,005 % sulla parte eccedente € 10.000.000,00
35.000.000,0150.000.000,00€ 2,365,00 + 0,003 % sulla parte eccedente € 35,000,000,00
50.000.000,01e oltre€ 2.815,00 + 0,001 % sulla parte eccedente € 50,000,000,00 (fino ad un massimo di € 40.000,00)


L'importo così ottenuto dev'essere ridotto del 35 % (v.nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 227775 del 29 dicembre 2014 - PDF 2238 kb) e, successivamente, arrotondato secondo i criteri individuati dalla già richiamata nota 19230 del 3 marzo 2009 (PDF 1.438 kb)


Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20 % di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 130,00 per ogni unità locale.

Per determinare l'importo dovuto da ogni unità locale con sede al di fuori della provincia di Pavia, si dovrà tener conto dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio a cui il diritto annuale va riconosciuto. In tal caso, nella compilazione del mod. F24, si dovrà indicare, nella colonna “codice ente/codice comune” della sezione “Imu e altri tributi locali”, la sigla automobilistica della provincia sul cui territorio insiste la Camera di Commercio destinataria del versamento (il codice tributo 3850 è comune a tutte le Camere di Commercio).


Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno), salvo proroghe (es.: studi di settore), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine. In tal caso si dovrà incrementare l'importo dovuto dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

Le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dispongono di un termine variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.


Come versare

Il pagamento del tributo va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 telematico. È così possibile compensare immediatamente quanto dovuto per diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi.

Riportare con la massima attenzione, nella sezione “CONTRIBUENTE” del mod. F24, il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale.

f24

 

 

Indicare, poi, nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, PV (sigla automobilistica della provincia di Pavia) nella colonna “codice ente/codice comune”; 3850 nella colonna “codice tributo”; 2015 nella colonna “anno di riferimento”.

 

 

immagine f24

 

Infine, nella colonna "importi a debito versati",l'importo dovuto.


Sanzioni

Nei casi di tardivo o omesso pagamento sarà applicata una sanzione calcolata ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 e del Regolamento adottato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 4 del 19 giugno 2006 (PDF 5488 kb).

 


Ravvedimento operoso

Le imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2014, possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.


N. B. L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2015.


Sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2015 anche le imprese in liquidazione al 1° gennaio 2015.



A chi rivolgersi

Ufficio ragioneria, controllo di gestione, diritto annuale
via Mentana 27 - 27100 Pavia – 2° PIANO

Tel.: 0382 393279 - 393223
Fax: 0382 393208
E-mail: dirittoannuale@pv.camcom.it

Responsabile: Marco Ruggeri

 

 

Ultima modifica: 3/6/2024


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