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Cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti

In ottemperanza alI'art. 1 c. 207 legge 178/2020, si informa che si è provveduto, tramite la società Infocamere, alla cancellazione d'ufficio dei protesti levati dal 1° settembre 2020.

È stata inoltre confermata la cancellazione definitiva dei protesti levati dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

L'art. 13 comma 7-bis legge 106/2021 ha esteso fino al 30 settembre 2021 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, già disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. 

In considerazione di quanto sopra, non sarà necessario presentare istanze di cancellazione relative a protesti eventualmente levati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021

La cancellazione dei protesti può avvenire per i seguenti motivi:

  • avvenuto pagamento di titoli cambiari entro 12 mesi
  • avvenuta riabilitazione
  • illegittima e/o erroneità della levata

La cancellazione può essere richiesta:

  • dal debitore che esegue il pagamento di una cambiale
  • dal debitore che ha ottenuto la riabilitazione del suo nominativo dal Tribunale
  • dai pubblici ufficiali e dagli istituti di credito che hanno proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto
  • da chi dimostra di aver subito un protesto illegittimo o erroneo.

La cancellazione può essere richiesta solo per i protesti levati nella provincia di Pavia, per quelli levati nelle altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.

Assegni

La  legge  n. 235/2000  non  prevede  la  cancellazione  immediata  dei protesti di assegni  bancari. Il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, decorso un anno dalla levata del protesto e a condizione che non abbia subito ulteriori protesti nel corso dell’anno, la riabilitazione al Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato e successivamente, trascorso il termine  previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 150/2011, inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico.

La legge n. 386/1990, modificata dal d.lgs. n. 507/1999 ha depenalizzato il reato di emissione di assegni a vuoto e senza autorizzazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. Tali sanzioni sono emesse dalla Prefettura territorialmente competente.

I protesti di assegni postali non pagati vengono levati dalle Stanze di Compensazione della Banca d’Italia e pubblicati esclusivamente dalle Camere di  Commercio di Milano e di Roma.

Pertanto per ottenere la cancellazione dal Registro Informatico di protesti di assegni postali occorre inoltrare istanza di cancellazione, dopo aver ottenuto la riabilitazione, alla Camera di Commercio di Milano o di Roma.

Ricorso ex art. 700 – Procedura d’urgenza

Quando ne ricorrano i presupposti di legge è possibile, tramite un legale, esperire una procedura d’urgenza presso il Tribunale competente, al fine di ottenere un provvedimento cautelare che ordini alla Camera di Commercio di competenza la sospensione della pubblicazione del protesto.


A chi rivolgersi

Protesti e Sanzioni

via Mentana 31 - 27100 Pavia- PIANO TERRA

Tel.: 0382 393230
Fax: 0382 393243
E-mail: protesti@pv.camcom.it

Responsabile: Anna Maria Novarini

Attività dell'ufficio presenti sul sito:
Protesti   Norme di riferimento   Concorsi a premio   Cancellazione per avvenuto pagamento   Cancellazione per avvenuta riabilitazione   Cancellazione per illegittimità o erroneità della levata   Annotazione dell'avvenuto pagamento   Tempi   Informazioni utili per problemi di accesso al credito   

Ultima modifica: 21/9/2021


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