Si informa che a decorrere dal 31 dicembre 2024 entra in vigore l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta dal conducente nei 56 giorni precedenti (attualmente sono 28 giorni). Tale obbligo ricade su tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo, sia analogico che digitale di ogni generazione (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).
Le carte tachigrafe omologate da luglio 2023, attualmente emesse dalle Camere di Commercio, sono già conformi alle nuove disposizioni in quanto dotate di memoria in grado di registrare i 56 giorni di attività, pertanto non necessitano di alcuna modifica o documentazione aggiuntiva. Al contrario, i conducenti che utilizzano carte di vecchia generazione ancora in corso di validità, che registrano dati per 28 giorni, dovranno soddisfare l’obbligo dimostrativo integrando i dati mancanti con le stampe cartacee degli ulteriori 28 giorni precedenti da conservare a bordo del veicolo.
Si precisa a tal proposito che la normativa non prevede un obbligo specifico di adeguamento della carta al nuovo standard G2V2, ma i conducenti che dispongono di versioni di carta precedenti all'attuale modello G2V2, possono volontariamente sostituire la propria carta con una di nuova generazione presentando, presso la Camera di Commercio competente, una richiesta di rinnovo barrando la casella “altri casi”.
L’interessato – previo pagamento dei diritti di segreteria di € 37,00 - dovrà ritirare allo sportello la nuova carta (che, si ricorda, avrà validità 5 anni dalla data della richiesta) e contestualmente restituire la carta in suo possesso, non potendo in alcun modo possedere contemporaneamente due carte in corso di validità.
Va comunque precisato che, pur dotandosi di una nuova carta G2V2 con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione delle attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.
Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.
Le carte gen2v2, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.
In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.
In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.
Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, ancor prima di pensare ad una sostituzione, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.
Si sottolineano ancora due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:
Il cronotachigrafo è un dispositivo elettronico che registra le attività degli automezzi adibiti al trasporto di persone o merci.
Da maggio 2006 è obbligatorio installare il cronotachigrafo digitale su tutti gli automezzi di nuova immatricolazione con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o con oltre 9 posti.
Tutta la normativa di riferimento è consultabile sul sito di Unioncamere.
Le carte tachigrafiche sono di 4 tipi:
La carta tachigrafica viene rilasciata dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l’anno - nel caso di carta conducente) o la sua sede (nel caso di carta azienda - officina - controllo).
Per ottenere una carta tachigrafica, occorre rivolgersi alla Camera di Commercio in Via Mentana, 27 – Ufficio servizi di sportello utenza - firme digitali / carte tachigrafiche che riceve esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. La prenotazione deve essere effettuata tramite l’Agenda on line
Le carte tachigrafiche – ad eccezione delle carte di controllo - prevedono il pagamento di un diritto di segreteria di € 37,00 da versare con le seguenti modalità:
oppure
Non è possibile effettuare il pagamento spontaneo nei casi di sostituzione per modifica dati/danneggiamento carte, di sostituzione per cambio nazione e per le carte officina.
Nei moduli di domanda di rilascio è prevista la possibilità di richiedere la spedizione della carta via posta assicurata con un costo aggiuntivo, al diritto di segreteria di € 37,00, di € 3,17 per spese postali (pertanto il totale da versare in caso di postalizzazione sarà € 40,17).
Per la carta dell'officina è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto occorre allegare ad ogni domanda una marca da bollo da € 16,00.
Ufficio servizi di sportello utenza – firme digitali/carte tachigrafiche
via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA
Tel.: 0382 393249 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30)
E-mail:servizitelematici@cmp.camcom.it
solo su appuntamento
Attività dell'ufficio presenti sul sito:
Firma digitale CNS
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