La Camera di Commercio ha avviato la verifica sulla permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto dell’impresa (art. 6 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011).
Le imprese soggette a tale adempimento riceveranno via PEC la relativa richiesta, mentre coloro che sono sprovvisti di PEC riceveranno lettera raccomandata.
Nel caso in cui fosse rilevata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio, questa Camera di Commercio dovrà avviare il procedimento di inibizione della continuazione dell’attività oppure per le persone fisiche iscritte nell’apposita sezione speciale del REA, l’avvio del procedimento di cancellazione da tale sezione speciale.
Le medesime conseguenze si determineranno in caso di la mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta.
Modalità di predisposizione della pratica di Comunicazione unica e documentazione da allegare
La pratica telematica di Comunicazione unica per confermare il possesso dei requisiti dell'impresa che svolge attività di agente e rappresentante di commercio, può essere predisposta:
La pratica di Comunicazione unica di conferma dei requisiti deve essere predisposta ed inviata esclusivamente mediante una delle due modalità sopra indicate; non può pertanto essere trasmessa tramite posta elettronica certificata.
Alla pratica telematica dovranno essere allegati, in formato PDF/A:
In caso di sottoscrizione con firma autografa, deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore nonché apposita procura speciale scaricabile al seguente link http://www.pv.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/ProcuraPerComunica.pdf, attribuita al soggetto che sottoscrive digitalmente la domanda e la trasmette, con tutta la documentazione, all’ufficio del registro imprese per conto dell’impresa di agenzia.
Coloro che sono iscritti come “persona fisica” nell’apposita sezione del REA al fine di mantenere i requisiti senza esercizio a qualsiasi titolo dell’attività di agente e rappresentante di commercio (art. 7, comma 3, Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011) sono anch’essi tenuti a tale adempimento.
Gli interessati coinvolti riceveranno l’apposita comunicazione.
Riaperto, dall'1/1/2019 al 31/12/2019, il termine per comunicare al RI/REA l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche
Il comma 1134, lettera b) della legge n. 145/2018* (Legge di bilancio 2019 in vigore dall'1/1/2019), ha riaperto i termini previsti dal D.M 26/10/2011, dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2019, entro i quali le imprese che alla data del 12/05/2012 esercitavano l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, ed erano iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi dal D. Lgs. 59/2010, possono devono aggiornare la propria posizione nel Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo (REA) tramite l'invio di una pratica telematica.
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.
Le comunicazioni di aggiornamento o le richieste di iscrizione nella sezione speciale REA persone fisiche presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019, non saranno pertanto soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per tardivo deposito.
Trascorso inutilmente tale termine, per le imprese attive e che non hanno provveduto all'aggiornamento delle informazioni sarà avviato il procedimento per l'inibizione alla continuazione dell'attività dell'impresa, mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.
Per informazioni sui corsi abilitanti è possibile visitare la pagina Corsi abilitanti
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Responsabile: Lucia Malovini
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