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Homepage > Creare e gestire l'impresa > Iscriversi al Registro imprese > Chi deve iscriversi

Funzioni e soggetti obbligati

Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locale sul territorio provinciale.
Fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
E’ istituito in ogni Camera di Commercio (art.8 della Legge 580/93) è sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia ed è retto da un Conservatore, (il Segretario Generale o un dirigente camerale) che ne assicura la corretta tenuta in base alle disposizioni in materia e alle decisioni del Giudice del Registro.

 

Chi è tenuto ad iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi nel Registro Imprese tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:

  • produzione di beni e servizi;
  • intermediazione nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
  • attività bancaria ed assicurativa;
  • attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
  • attività agricola (per questa attività l’iscrizione è facoltativa al di sotto di un determinato volume d’affari);

Formalmente il Registro Imprese è unico, ma si articola in due sezioni: ordinaria e speciale.

 

Si iscrivono nella sezione ordinaria:

  • gli imprenditori che esercitano un’attività industriale finalizzata alla produzione di beni e servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto, un’attività bancaria o assicurativa o altre attività ausiliarie a quelle descritte (l’elenco non è esaustivo);
  •  i consorzi con attività esterna, cioè quelli che hanno istituito un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi e le società consortili;
  •  i gruppi europei di interesse economico;
  • G.E.I.E. (di cui al D.Lgs. n.240 del 1991);
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (di cui all’art. 2201 c.c.);
  •  le Aziende Speciali degli enti locali;
  • le società estere aventi sedi secondarie in Italia;
  • le società commerciali e le società cooperative.

Si iscrivono nella sezione speciale:

  • gli imprenditori agricoli, cioè coloro che svolgono un’ attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse;
  • i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
  • le società semplici;
  • società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2001).
  • vengono annotate le imprese artigiane.

Recenti normative hanno  previsto le iscrizioni in apposite sezioni speciali del Registro Imprese per le start up innovative e le PMI innovative.

 


Ultima modifica: 7/6/2019


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